La Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la proroga della facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1 Gennaio 2023. In particolare, sarà possibile procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva ed alla redazione ed asseverazione della perizia di stima entro la data del 15 Novembre 2023.
La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2023, quindi, si perfeziona soltanto al compimento delle seguenti condizioni:
- predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 15 Novembre 2023 da un professionista abilitato;
- versamento dell’imposta sostitutiva entro la data del 15 Novembre 2023.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva
La Legge n. 197/2022 ha modificato le aliquote dell’imposta sostitutiva da versare nel caso si proceda alla rideterminazione del valore di acquisto delle quote societarie detenute alla data del 1° Gennaio 2023. In particolare, è stata prevista un’aliquota unica pari al 16% (14% l’aliquota precedente) sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine del 15 Novembre 2023. Tale imposta può essere pagata tutta in una volta o in 3 rate annue di uguale importo, maggiorate (la seconda e la terza rata) dell’interesse pari al 3% annuo.
Ma analizziamo sinteticamente in cosa consiste e quali vantaggi può portare la rideterminazione del valore di acquisto di una partecipazione.
In particolare, la tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di cessione di quote societarie prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 26% da corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione.
La norma di Legge che prevede la rideterminazione del valore della partecipazione consente di pagare un’imposta sostitutiva alla data del 15 Novembre 2023 pari al 16% (sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate). Una volta rideterminato il valore di acquisto della partecipazione, in caso di cessione della stessa partecipazione, l’imposta sostitutiva del 26% sarà pagata soltanto sulla differenza tra il valore rideterminato in sede di perizia di stima ed il reale valore di cessione.
Risulta evidente come in diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente può rilevarsi notevole. E’ anche vero, però, che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente dovrà sostenere un flusso finanziario “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva rispetto alla data dell’incasso derivante dalla vendita della partecipazione (nei casi ovviamente in cui la cessione avvenga dopo la data del 15 Novembre 2023) ed, inoltre, dovrà accollarsi interamente il costo della perizia di stima necessaria per procedere alla rivalutazione delle quote.
Alla luce di tali sintetiche considerazioni, risulta palese come, prima di procedere alla rivalutazione delle quote ed effettuare la necessaria perizia di stima entro la data del 15 Novembre 2023, sia necessario effettuare preventivamente un’analisi per verificare la reale convenienza dell’operazione di rideterminazione del valore d’acquisto.
Esempio cessione partecipazione
(qualificata e non qualificata)
IPOTESI DI NON RIDETERMINAZIONE DEL VALORE D’ACQUISTO
Valore originario d’acquisto = 10
Valore cessione = 205
Plusvalenza tassabile al 26% = 195
Imposta sostitutiva = 50,70
IPOTESI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE D’ACQUISTO
Valore periziato al 15.11.2022 = 195
Imposta sostitutiva del 14% = 27,30
Valore cessione = 205
Plusvalenza tassabile al 26% = 10
Imposta sostitutiva = 2,6
Totale imposte pagate = 29,90
Costo perizia = 9
Nel caso suesposto emerge come sia conveniente per il contribuente procedere alla rideterminazione del valore d’acquisto, dal momento che lo stesso contribuente andrebbe a beneficiare di un risparmio fiscale, al netto del costo della perizia, pari a 7,90 (50,70 – 42,80).
Va rilevato, inoltre, che nel calcolo di convenienza dell’operazione occorre anche prendere in considerazione la volontà e le reali possibilità di vendita della partecipazione da parte del contribuente. E’ evidente che un imprenditore che non ha alcuna intenzione di vendere risulta meno propenso ad effettuare un’operazione di rideterminazione del valore delle proprie quote societarie. E’ anche vero, però, che una rideterminazione del valore d’acquisto andrebbe comunque valutata, in quanto l’imprenditore potrebbe trovarsi prima o poi ad affrontare il problema della cessione e potrebbe trovarsi nella circostanza di sostenere un esborso fiscale importante, soprattutto in quei casi in cui il valore di cessione dell’equity aziendale si viene a discostare in maniera rilevante dal valore del capitale sociale o patrimonio netto.
Il nostro Studio è da anni specializzato nella predisposizione di perizie di stima per la rivalutazione delle partecipazioni e dà la possibilità ai colleghi che devono effettuare una perizia di scaricare dal nostro sito il modello di valutazione d’azienda in excel per procedere alla stima del capitale economico aziendale. Assieme al modello, inoltre, è possibile scaricare un format della relazione in word della perizia di stima, che consentirà di avere già impostato il lavoro d predisposizione del documento, che dovrà essere solo personalizzato con i dati ed i riferimenti dell’azienda oggetto di stima.
Il nostro Studio, inoltre, ai colleghi che ne fanno richiesta, è in grado di offrire un’attività di supporto nell’elaborazione della perizia di stima per i propri clienti. Per qualsiasi informazione sulle tempistiche di elaborazione della perizia e relativi costi è possibile contattarci alla seguente mail: info@studiosimone.com.